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Statuto

STATUTO

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DELLA LOMBARDIA

(Modifiche approvate nell’Assemblea Straordinaria del 14 gennaio 2005)

Titolo I

Natura e finalità

Art. 1 COSTITUZIONE

1.- E’ costituito il Forum delle Associazioni Familiari della Lombardia con sede in Milano, via S. Antonio n. 5.

Art. 2 NATURA GIURIDICA

1.- Il Forum si configura come associazione di promozione sociale ai sensi della L. 383/00 ed è disciplinato dagli art. 36 e segg. del Codice Civile.

2.- Appositi regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo nel rispetto del presente statuto ed approvati dall’Assemblea ordinaria possono disporre regole interne di carattere organizzativo e devono comunque essere rispettati da tutti i soci.

Art. 3 FINALITA’ ED OBIETTIVI

1.- Il Forum, nel rispetto del principio di sussidiarietà:

  1. coordina le associazioni e gli organismi che ne fanno parte e svolgono attività di promozione e sostegno della famiglia, nel rispetto dell’identità, della libertà e dignità degli associati, valorizzandone la specificità;
  2. si adopera per la promozione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, sociale e politica, specie attraverso le loro forme associative;
  3. si riconosce nell’ispirazione cristiana e si prefigge di promuovere e salvaguardare i valori, i diritti e i doveri della famiglia fondata sul matrimonio, come soggetto sociale e politico, secondo quanto indicato dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei Diritti della Famiglia promulgata dalla Santa Sede nel 1983, che costituisce parte integrante del presente statuto:

“ Art. 1: Ogni persona ha diritto alla libera scelta del proprio stato di vita, e perciò a sposarsi e formare una famiglia oppure restare celibe o nubile.

Art. 2: il matrimonio non può essere contratto se non mediante il libero e pieno consenso degli sposi debitamente espresso.

Art. 3: gli sposi hanno l’inalienabile diritto di costituire una famiglia e di decidere circa l’intervallo tra le nascite e il numero dei figli da procreare, tenendo pienamente in considerazione i loro doveri verso se stessi, verso i figli già nati, la famiglia e la società, in una giusta gerarchia di valori e in conformità all’ordine morale oggettivo che esclude il ricorso alla contraccezione, alla sterilizzazione, all’aborto.

Art. 4: la vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto dal momento del concepimento.

Art. 5: avendo dato la vita ai loro figli, il genitori hanno l’originario, primario e inalienabile diritto di educarli; essi devono perciò essere riconosciuti come i primi e principali educatori dei loro figli.

Art. 6: la famiglia ha il diritto di esistere e di progredire come famiglia.

Art. 7: ogni famiglia ha il diritto di vivere liberamente la propria vita religiosa domestica sotto la guida dei genitori, così come ha il diritto di professare pubblicamente e di diffondere la fede, di prendere parte al culto pubblico e di scegliere liberamente programmi di istruzione religiosa senza patire discriminazione

Art. 8: la famiglia ha il diritto di esercitare la sua funzione sociale e politica nella costruzione della società.

Art. 9: le famiglie hanno il diritto di poter fare assegnamento su una adeguata politica familiare da parte delle pubbliche autorità nell’ambito giuridico, economico, sociale e fiscale, senza discriminazioni di sorta.

Art. 10: le famiglie hanno il diritto a un ordine sociale ed economico in cui l’organizzazione del lavoro permetta ai membri di vivere insieme, e non ostacoli l’unità, il benessere, la salute e la stabilità della famiglia, offrendo anche la possibilità di sana ricreazione.

Art. 11: la famiglia ha diritto ad una decente abitazione, adatta per la vita della famiglia e proporzionata al numero dei membri, in un ambiente che provveda ai servizi di base per la vita della famiglia e della comunità.

Art. 12: le famiglie dei migranti hanno diritto alla medesima protezione di quella concessa alle altre famiglie”.

2.- Il Forum è apartitico e non ha fini di lucro neppure indiretti.

Art. 4 ATTIVITA’

1.- Il Forum, quale soggetto nell’ambito regionale, per conseguire le finalità statutarie:

  1. organizza interventi culturali e azioni sociali ed elabora proposte politiche per la promozione e tutela della famiglia;
  2. esprime valutazioni, anche al fine della loro modifica, sulle vigenti leggi regionali in materia di famiglia e sulle proposte di legge che, anche in modo indiretto, riguardano la famiglia, con facoltà di suggerire proposte alternative;
  3. interloquisce con le istituzioni pubbliche esistenti nella Regione Lombardia, ai diversi gradi e livelli in materia di politica familiare;
  4. cura i rapporti con i mezzi di comunicazione sociale perché siano promossi e rispettati i diritti della famiglia;
  5. coopera con il Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, con altri organismi regionali e nazionali aventi finalità analoghe e con gli organismi regionali della pastorale familiare;
  6. diffonde i propri deliberati attraverso pubbliche manifestazioni ed avvalendosi dei mezzi di comunicazione

Titolo II

Diritti e doveri degli enti aderenti

Art. 5 ADESIONE

1.- Al Forum possono aderire associazioni, movimenti, organismi di rilevanza regionale e singoli Forum provinciali delle associazioni familiari che ne condividano ispirazione, finalità e obiettivi, e abbiano nei loro statuti od esprimano nelle loro attività, quali scopi fondamentali, il riconoscimento della famiglia come soggetto politico e sociale e la promozione dei suoi diritti e doveri.

2.- L’ente che aspira ad aderire al Forum deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. Qualora in Provincia non sia ancora costituito il Forum, potrà aderire un coordinamento provvisorio delle associazioni familiari locali.

3.- L’ammissione al Forum è deliberata con giudizio insindacabile dall’Assemblea sulla base di una valutazione dell’ente richiedente e della sua accettazione e condivisione dello spirito e della lettera del presente statuto.

Art. 6 DOVERI DEGLI ENTI ADERENTI

1.- Gli enti aderenti, animati da spirito di solidarietà, correttezza e buona fede, sono tenuti a condividere lo spirito che anima il Forum, a dare il proprio apporto alla riflessione e ad offrire la necessaria collaborazione alle iniziative decise.

2.- Gli enti aderenti sono tenuti a versare il contributo di adesione annuale.

L’assemblea all’inizio di ciascun anno – e comunque non oltre i termini di approvazione del bilancio – stabilisce con propria deliberazione l’entità del contributo annuale relativo a ciascun anno. In caso di mancata deliberazione restano in vigore i contributi già stabiliti.

Art. 7 DIMISSIONI ED ESCLUSIONE

1.- Le dimissioni di un ente aderente debbono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo. 2.- L’ente aderente che contravviene ai doveri stabiliti dal presente statuto od ai regolamenti approvati dall’Assemblea può essere escluso dal Forum. E’ causa di esclusione la constatata, prolungata ed ingiustificata assenza di impegno per i fini statutari, reiterata anche dopo inviti scritti, nonché l’aver preso pubblica posizione o aver svolto attività contro le finalità, gli obiettivi ed i programmi statutari, o le iniziative deliberate dall’Assemblea.

3.- Non può costituire causa di esclusione l’astensione, ragionevolmente motivata, di un ente aderente dall’attuazione di un’iniziativa decisa dall’Assemblea.

4.- L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, con voto segreto, dopo aver ascoltato le ragioni dell’ente interessato, ove questi ne faccia espressa richiesta.

Titolo III

Gli organi

Art.  8 ORGANI ASSOCIATIVI

1.-Sono organi del Forum:

  1. l’Assemblea
  2. il Presidente
  3. il Consiglio Direttivo

2.- Le prestazioni di coloro che ricoprono le cariche associative previste dal presente statuto non sono remunerate, salvo il rimborso delle spese anticipate per ragioni d’ufficio.

3.- Tutte le cariche previste dal presente statuto sono incompatibili con incarichi partitici a tutti i livelli, e con incarichi istituzionali elettivi a livello regionale, nazionale e sopranazionale.

Art. 9 L’ASSEMBLEA

1.- L’Assemblea è composta dal legale rappresentante di ciascuno degli enti aderenti o da un suo delegato stabilmente incaricato.

2.- Ogni ente aderente ha diritto ad un voto.

3.- All’Assemblea partecipa, senza diritto di voto, un delegato della Consulta regionale per la pastorale familiare. Possono partecipare altresì, senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente del Forum a titolo di esperti ed i presidenti o rappresentanti di associazioni familiari operanti nel territorio di una provincia lombarda nella quale non sia costituito un Forum provinciale delle associazioni familiari.

4.- L’Assemblea è presieduta da persona eletta di volta in volta su proposta del Presidente del Forum tra i rappresentanti degli enti aderenti.

Spetta al Presidente dell’Assemblea controllare la regolarità della convocazione e delle deleghe, nonché verificare il diritto di partecipazione al voto.

5.- L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Forum mediante avviso scritto, contenente l’ordine del giorno delle materie da trattare, spedito almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero 7 (sette) giorni prima in caso di motivata urgenza.

2.- Oltre a quanto stabilito dal presente statuto e dalla legislazione vigente, l’Assemblea deve essere convocata quando almeno un terzo degli enti aderenti presenti richiesta scritta e motivata al Presidente del Forum. La relativa riunione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 10 ASSEMBLEA ORDINARIA

1.- L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno tre volte all’anno.

2.- Per la validità dell’Assemblea ordinaria deve essere presente, direttamente o per delega ad altro ente aderente, la maggioranza degli enti aderenti. Ogni ente non può avere più di una delega.

3.- Le deliberazioni sono validamente assunte ove approvate dalla maggioranza dei votanti e sono verbalizzate dal Presidente dell’Assemblea e dal Presidente del Forum.

4.- L’Assemblea ordinaria, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, provvede a:

  1. eleggere il Presidente del Forum;
  2. stabilire il numero dei componenti della Consiglio Direttivo (4 o 6) e procedere alla loro elezione;
  3. approvare il bilancio e la relazione annuale sulla attività svolta dal Forum;
  4. approvare il bilancio preventivo ed il programma annuale di massima delle attività del Forum;
  5. approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo o modificare, su proposta degli organi statutari o su proposta scritta di almeno un terzo dei soci, i regolamenti approvati;
  6. compiere tutti gli atti necessari al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 3 del presente Statuto.

5.- Il verbale dell’Assemblea ordinaria, con il resoconto dei lavori assembleari, deve essere approvato nella riunione successiva dell’Assemblea, sarà riportato nell’apposito libro verbali e deve essere firmato dal Presidente del Forum, dal Presidente dell’Assemblea e dalla persona incaricata della redazione dello stesso.

6.- Ogni ente aderente ha il diritto di consultare il libro verbali e di trarne copia.

Art. 11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1.- L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e del presente Statuto, sullo scioglimento del Forum, sull’eventuale devoluzione del Patrimonio secondo l’art. 16 del presente Statuto nonché su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.

2.- Per la validità dell’Assemblea straordinaria devono essere presenti direttamente o per delega ad altro ente aderente i due terzi degli enti aderenti. Ogni ente non può avere più di una delega.

3.- Le deliberazioni sono validamente assunte ove approvate dai tre quarti dei votanti, e sono verbalizzate seduta stante.

4.- Il verbale dell’Assemblea Straordinaria deve essere registrato legalmente.

Art. 12 IL PRESIDENTE DEL FORUM

1.- Il Presidente del Forum:

  1. è eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi
  2. ha compiti promozionali ed esecutivi, secondo le finalità e gli obiettivi del Forum;
  3. rappresenta il Forum in ogni ambito e sede;
  4. compie tutti gli atti giuridici che impegnano il Forum ed in particolare stipula le convenzioni, i contratti ed ha la rappresentanza legale del

2.- Il Presidente del Forum può rilasciare procure per il compimento di singoli atti in conformità  alle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 13 VICEPRESIDENTE

1.- Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Vicepresidente.

2.- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente del Forum in caso di malattia o impedimento.

Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO

1.- Il Consiglio Direttivo è composta da quattro o sei membri eletti dall’Assemblea ordinaria tra i rappresentanti degli enti aderenti.

Il numero dei componenti è deciso dall’Assemblea prima delle elezioni per un nuovo mandato.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo designa al suo interno un membro con funzioni di Tesoriere, che cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo e può operare sul conto corrente bancario.

2.- Al Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante della Consulta regionale per la pastorale familiare e persone invitate dal Presidente del Forum a titolo di esperti.

3.- Spettano al Consiglio Direttivo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Forum, tra i quali la facoltà di procedere alla compilazione di eventuali Regolamenti per il buon funzionamento del Forum che devono essere approvati dall’assemblea ordinaria e, dopo l’approvazione, sono vincolanti per tutti gli enti aderenti.

4.- Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede del Forum o altrove, tutte le volte che il Presidente del Forum lo ritiene necessario od opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due  dei suoi componenti.

5.- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Forum.

6.- Il Consiglio Direttivo è convocata e presieduta dal Presidente del Forum o, nel caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente.

Titolo IV

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 15 PATRIMONIO

1.- Il patrimonio del Forum è costituito dai beni mobili e immobili, dai titoli e valori di sua  proprietà. Esso trae le sue risorse economiche, sia per il suo funzionamento che per lo svolgimento della sua attività, da:

  1. contributi degli enti aderenti;
  2. contributi e liberalità di privati;
  3. contributi dello Stato, della Regione, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti
  4. contributi di organismi internazionali;
  5. donazioni e lasciti testamentari opportunamente accettati;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. entrate derivanti da attività commerciali

2.- Le entrate sono ordinarie e straordinarie: quelle ordinarie sono costituite dalle quote annuali, dai contributi dei soci e dalle rendite patrimoniali; quelle straordinarie da sovvenzioni, lasciti testamentari, che dovranno essere accettati con beneficio di inventario, da donazioni o liberalità, nonché dalle erogazioni a qualsiasi titolo ricevute dagli enti aderenti, dallo Stato, da Enti o  da privati.

Art. 16 DEVOLUZIONE DEI BENI

1.- In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione del Forum, i beni, dopo la liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico od analogo settore.

Art. 17 IL BILANCIO

1.- L’esercizio coincide con l’anno solare.

2.- Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

3.- Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo e contiene, suddivise in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.

4.- Il Forum non persegue fini di lucro, eventuali avanzi di gestione sono rimandati a nuovo e non possono in ogni caso essere distribuiti agli enti aderenti.

Art. 18 CONTROLLO SUI BILANCI

1.- Il Collegio dei Revisori dei conti:

  1. è composto da tre membri eletti dell’Assemblea fra persone esperte in amministrazione e revisione contabile;
  2. controlla la regolarità dell’amministrazione e della contabilità del

Art. 19 APPROVAZIONE DEI BILANCI

1.- Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all’Assemblea ordinaria per l’approvazione entro il trenta aprile o, in caso di necessità, entro il trenta giugno dell’anno successivo.

2.- Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all’Assemblea ordinaria per l’approvazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’esercizio cui si riferisce.

3.- I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede del Forum almeno quindici giorni prima della seduta dell’assemblea e possono essere ivi consultati da ogni ente aderente.

Titolo V

Collaboratori del Forum

Art. 20 DIPENDENTI E COLLABORATORI

1.- Il Forum può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l’attività svolta.

2.- La misura delle retribuzioni è stabilita dal Consiglio Direttivo, che può peraltro stabilire particolari regolamenti per le modalità e per il rimborso delle spese autorizzate anche preventivamente sostenute.

3.- I rapporti fra il Forum ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

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